Accezioni di uguaglianza....

La nostra costituzione all'articolo 3 riconosce a tutti i cittadini l'uguaglianza, tale principio, viene esaminato da tutta la dottrina e la giurisprudenza da sempre con due diversi significati, ma tra loro complementari: L'uguaglianza in senso formale e l'uguaglianza in senso sostanziale. La prima significa riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso “valore” per la società e sono uguali di fronte alla legge (Art. 3 cost. I comma). Dal principio di uguaglianza in senso formale si evincono due conseguenza importanti: La soggezione alla legge in quanto, la legge si applica a tutti senza eccezioni o estensione; il divieto di discriminazione, perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti ed uguali doveri (differenze con l'articolo 2 stanno nel fatto che i diritti inviolabili sono diritti che vengono garantiti a tutti gli uomini in quanto tali, mentre il principio di uguaglianza solo ai cittadini italiani). L'uguaglianza formale è una norma a carattere precettivo, ed è immediatamente efficace e vincolante e non può avere norme che che vanno in contrasto con essa, pertanto, la corte costituzionale può dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge ed eliminarla dall'ordinamento giuridico. L'uguaglianza in senso sostanziale (Art 3 cost. II comma) consiste nel garantire pari opportunità o uguali condizioni di vita a tutti i cittadini, ed in particolare a coloro che sono più svantaggiati. E' da notare che la nostra costituzione non si pone obiettivo l'uguaglianza effettiva di tutti i cittadini, cioè il “livellamento” della società (utopico da raggiungere), ma soltanto una riduzione delle ingiustizie sociali. Alla Repubblica si assegna il compito di rimuovere o cercare di attenuare tali diseguaglianze. Tale compito si esercita in una duplice direzione: La redistribuzione del potere, cioè la partecipazione dei soggetti in condizioni di svantaggio all'organizzazione economica politica e sociale del paese e alla redistribuzione delle risorse, cioè creare strumenti, fare interventi canalizzate alla correzioni delle diseguaglianze di fatto. In quasi tutti gli articoli della costituzione sono insiti tali principi di uguaglianza sostanziale. Sono esempio gli articoli riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio (Art. 30), le famiglie numerose (Art.31), gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi (Art.34), i lavoratori subordinati, la donna lavoratrice, l'assistenza e la previdenza sociale, la piccola e media impresa, l'artigianato, l'assistenza sanitaria ecc. A differenza dell'uguaglianza formale, quella sostanziale è una norma a carattere programmatico, questo vuol dire che l'attuazione di questo principio dipende dal programma politico del governo in carica, quindi il suo peso è dato dall'importanza che riversa il governo nell'attività di welfare state. Ciò non vuol dire che a seconda della maggioranza politica si garantisce o meno l'uguaglianza sostanziale, essa viene sempre garantita, solo che il peso è diverso a seconda dei diversi programmi politici. Certo è che storicamente dall'ancien règime si è passati attraverso la rivoluzione francese alla proclamazione del principio di uguaglianza, costituendo le basi del cosiddetto stato di diritto nel quale tutti i cittadini senza alcuna distinzione sono uguali davanti alla legge. E' stato poi il socialismo nel XX secolo a far affermare misure a sostegno di soggetti che per legge erano uguali ma che di fatto non lo erano. Possiamo quindi concludere dicendo che l'uguaglianza non significa solo trattare in modo uguale tutti i cittadini, ma anche trattare in modo diverso soggetti che hanno delle situazioni obiettivamente diverse, è ammessa cioè una diversità di trattamento soltanto se è ragionevole.

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